Tribunale di L’Aquila, Giudice del Lavoro, 1.06.2016 n. 1593 (M. c E. Srl)
(art. 2096 c.c.; art. 18 co. 4, 5, 6 e 7 l. 300/1970)
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è inefficace per mancanza di motivazione e giustificazione, ai sensi dell’art. 18 c. 6 l. 300/1970, qualora la clausola relativa al patto di prova non risulti da atto scritto, posto che l’art. 2096 c.c. ne richiede la forma scritta ad substantiam. Nel caso di specie, la clausola relativa al patto di prova è nulla oltre che per mancanza di sottoscrizione delle parti anche per mancanza di oggetto e giustificazione, essendo assente la specifica indicazione delle mansioni assegnate al ricorrente. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato la cui clausola sul patto di prova risulti nulla determina la definitiva assunzione del lavoratore a tempo indeterminato. Al licenziamento che risulti non solo privo di motivazione, per la nullità della clausola relativa al patto di prova, ma anche privo di giustificazione, per la mancata adduzione della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, si applica la tutela reale piena, anziché quella meramente risarcitoria, ex art. 18 commi 4, 5 o 7 l. 300/1970.