Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro, 14.10.2015, n. 442 (F., L., Z. c I. Srl)
(art. 7 l. 300/1970; art. 2697 c.c.)
Poste le forme previste dalla legge per l’espletamento del procedimento disciplinare (contestazione dell’addebito al dipendente, audizione dello stesso, istruttoria, comunicazione successiva), è illegittima la sanzione disciplinare comminata quando, dall’istruttoria, non emergono elementi di prova circa l’inadempimento imputato al lavoratore.
Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato l’illegittimità della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione impartita ai lavoratori, ricordando che l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che hanno condotto all’applicazione della sanzione disciplinare spetta al datore di lavoro, sicché la carenza o l’insufficienza o, ancora, l’equivocità degli elementi probatori non può che gravare in negativo sulla fondatezza della pretesa, e ha annullato i provvedimenti disciplinari, condannando il datore a corrispondere le retribuzioni trattenute a titolo di sanzione.