Tribunale di Ancona, sezione G.I.P. e G.U.P., 15.09.2015, n. 586 (C. c P.M.)

(art. 18 R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S.; art. 340 co. 2 c.p.; art. 442 c.p.p.; art. 530 co. 2 c.p.p.)

Tra i casi in cui il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione rientra l’ipotesi in cui, ex art. 530 co. 2 c.p.p., manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto di cui è accusato. Nel caso di specie, il tribunale dorico, accolta l’istanza di rito abbreviato, si è trovato a dover decidere sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato per il reato di interruzione di servizio di pubblica necessità e volontaria omissione di informazione, alla Questura, circa le modalità e i luoghi di una manifestazione di lavoratori culminata con il blocco della stazione ferroviaria. Il giudice ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo che dagli atti utilizzabili nel procedimento non derivassero elementi di prova circa il suo coinvolgimento nella decisione della occupazione dei binari, risultando, al contrario, quest’ultima il frutto di una determinazione estemporanea, non programmata, assunta ed eseguita spontaneamente dai lavoratori.