(d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. – c.d. T.U. sull’immigrazione)

 “Il decreto prefettizio di espulsione di un cittadino straniero per violazioni del d.lgs. n. 286 del 1998 e s. m. i., l’accertamento delle quali si basa su dichiarazioni rese dallo straniero alla autorità di P.G., va annullato qualora risulti provato che tali dichiarazioni possono essere erronee, in quanto frutto di una non corretta conoscenza della lingua” (Giudice di Pace di Ancona – 12 aprile 2006; Dott.ssa E. Parlato).


(art. 3 legge 407/1990; art. 12 legge 412/1991; art. 13 legge n. 118/71) 

 La Corte di Appello di Ancona ha stabilito che non vi è divieto di cumulo tra rendita Inail ed indennità di accompagnamento e/o pensione di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 quando il beneficiario sia totalmente inabile al lavoro. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali  e  prestazioni assistenziali per invalidità da causa di servizio o lavoro ai sensi dell’art. 3 della legge n. 407 del 1990 non opera, in forza del disposto dell’art. 12 della legge n. 412 del 1991, per quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali; pertanto è ammessa la coesistenza tra tali prestazioni pensionistiche e quelle di carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, tra cui rientra la pensione di invalidità riconosciuta dall’Inps (v. Cass. n. 5359/2002).