Tribunale Ordinario di Ancona, Giudice del Lavoro, 11.06.2016 n. 2801 (F. c B. Srl)

(art. 4 l. 604/1966; art. 18 co. 2 l. 300/1970)

Non sussiste il giustificato motivo oggettivo del licenziamento per soppressione del posto di lavoro se non risulti l’effettiva abolizione del posto, ma solo una riduzione del numero dei turni nel relativo settore produttivo; se, inoltre, risulti un contestuale aumento del numero di ore e del numero di unità in altro settore produttivo dell’azienda; se, ancora, risulti che non si è provveduto al repechage adducendo solo una generica inesperienza del lavoratore licenziato in relazione agli altri settori produttivi, a fronte della generica polivalenza degli altri addetti al reparto.

Nel caso di specie, il licenziamento non appare solo privo di giustificato motivo oggettivo per le ragioni di cui sopra, ma, altresì, discriminatorio, per l’affiliazione al sindacato FIOM dei quattro lavoratori contestualmente licenziati, elemento confortato da altri fattori significativi, tra i quali il fatto che, nell’individuare i lavoratori da collocare in CIG, su 67 dipendenti il datore di lavoro ne ha scelti solo 20 tutti affiliati al sindacato FIOM. Il giudice, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del licenziamento e ordinato la tutela risarcitoria senza reintegra, dal momento che il lavoratore licenziato risulta alle dipendenze di altra azienda. l. 300/1970


Tribunale di L’Aquila, Giudice del Lavoro, 1.06.2016 n. 1593 (M. c E. Srl)

(art. 2096 c.c.; art. 18 co. 4, 5, 6 e 7 l. 300/1970)

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è inefficace per mancanza di motivazione e giustificazione, ai sensi dell’art. 18 c. 6 l. 300/1970, qualora la clausola relativa al patto di prova non risulti da atto scritto, posto che l’art. 2096 c.c. ne richiede la forma scritta ad substantiam. Nel caso di specie, la clausola relativa al patto di prova è nulla oltre che per mancanza di sottoscrizione delle parti anche per mancanza di oggetto e giustificazione, essendo assente la specifica indicazione delle mansioni assegnate al ricorrente. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato la cui clausola sul patto di prova risulti nulla determina la definitiva assunzione del lavoratore a tempo indeterminato. Al licenziamento che risulti non solo privo di motivazione, per la nullità della clausola relativa al patto di prova, ma anche privo di giustificazione, per la mancata adduzione della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, si applica la tutela reale piena, anziché quella meramente risarcitoria, ex art. 18 commi 4, 5 o 7 l. 300/1970.