(artt. 2847 cc. – artt. 2484 cc. – art. 22 d.lgs. n.5 del 2003)
Con riferimento alla domanda di scioglimento di una società a Responsabilità Limitata presentata da un socio di due, entrambi con quota al 50%, “le difese della parte resistente, descrittive della situazione di contrasto tra i soci, non solo non escludono lo stato di scioglimento, ma rendono semmai evidente, a prescindere dalla imputabilità del dissidio (aspetto non rilevante in questa sede), come il conflitto sia ormai irreversibile ed impedisca di fatto – data la composizione ‘minima’ della società – il funzionamento dell’assemblea (Tribunale di Ancona – II Sez. Civ. – 14 maggio 2009; Pres. L. Mogetta, Rel. F. Melucci).