Corte d’appello di Ancona 20 aprile 2017 n. 27, Presidente estensore: E. Cetro – Enpaf (Avv. A.D.S.) c. Dott.ssa C. R. (Avv. A. A.), (riforma Trib. Ancona 22 aprile 2015)
Contribuzione previdenziale all’Ente nazione previdenza e assistenza dei farmacisti (Enpaf) – contribuzione dovuta – beneficio della riduzione contributiva ex art. 21 comma 1 Regolamento previdenza e assistenza Enpaf – figlio di titolare di impresa familiare esercente l’attività di farmacista – criteri per l’imputazione dell’obbligo
La previsione contenuta nell’art. 21 comma 1 Regolamento previdenza e assistenza Enpaf che prevede il beneficio della riduzione contributiva non si applica all’iscritto all’albo dei farmacisti che pur esercitando altra attività lavorativa (nella fattispecie di dipendente pubblico di ASL), è figlio di farmacista che esercita l’attività come impresa familiare. Da ciò discende l’obbligazione di pagamento della quota intera di contribuzione, in luogo di quella ridotta.
1. Il sorgere dell’obbligazione in ragione della sola appartenenza all’albo professionale. – 1.1. La differente regolamentazione tra Casse dei liberi professionisti. – 2. Le ipotesi di riduzione della contribuzione dovuta in ragione dello svolgimento di altre attività – 3. L’attività professionale svolta nella forma dell’impresa familiare. – 4. La quantificazione della contribuzione dovuta alla luce delle somme riconosciute a titolo di collaboratore nell’impresa familiare. – 5. Sul maggior valore dovuto all’incremento patrimoniale.