Trib.Ancona, Sez.Lav., Dott.ssa A.Sbano, 20 maggio 2009
(art. 28 Stat. Lav.)
“La tesi datoriale dell’impossibilità del ricevere la prestazione si scontra con il dato obbiettivo e non contestato dell’avvenuta accettazione della prestazione in tutti i precedenti scioperi attuati dalla FIOM e da altre sigle, eseguiti con le medesime modalità di quelli svoltisi in data 16 e 19 gennaio.
Risulta, infatti, che scioperi con identiche modalità a singhiozzo siano stati indetti negli anni 2006, 2007 e 2008 senza che mai i lavoratori siano sttati liberati con conseguente accettazione delle prestazioni lavorative offerte negli intervalli.”
E pertanto va dichiarata “l’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro costituito dalla liberazione dei lavoratori aderenti allo sciopero del 16 e 19 gennaio 2009” e và ordinato”al datore di lavoro di pagare le retribuzioni ai lavoratori per il tempo che hanno offerto la loro prestazione lavorativa illeggittimamente rifiutata”.