Sulla leggittimità dello sciopero a singhiozzo e sulla illegittimità della serrata di ritorsione

Trib.Ancona, Sez.Lav., Dott.ssa A.Sbano, 20 maggio 2009

(art. 28 Stat. Lav.) 

 “La tesi datoriale dell’impossibilità del ricevere la prestazione si scontra con il dato obbiettivo e non contestato dell’avvenuta accettazione della prestazione in tutti i precedenti scioperi attuati dalla FIOM e da altre sigle, eseguiti con le medesime modalità di quelli svoltisi in data 16 e 19 gennaio.

Risulta, infatti, che scioperi con identiche modalità a singhiozzo siano stati indetti negli anni 2006, 2007 e 2008 senza che mai i lavoratori siano sttati liberati con conseguente accettazione delle prestazioni lavorative offerte negli intervalli.”

E pertanto va dichiarata “l’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro costituito dalla liberazione dei lavoratori aderenti allo sciopero del 16 e 19 gennaio 2009” e và ordinato”al datore di lavoro di pagare le retribuzioni ai lavoratori per il tempo che hanno offerto la loro prestazione lavorativa illeggittimamente rifiutata”.


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