Tribunale Ordinario di Ancona, 6.08.2015, n. 1270 (P. c P.M.)
(art. 18 R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S.; art. 530 c.p.p.)
Il Tribunale dorico, nel caso di specie, si è trovato a dover decidere sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, componente dell’RSU, per non aver dato preventiva comunicazione alla Questura dell’intenzione di manifestare con i lavoratori in corteo. Sulla base delle testimonianze degli agenti di Polizia e dell’interrogatorio dell’imputato, il giudice ha ritenuto che si potesse evincere con chiarezza solo la conoscenza da parte dell’accusato della programmazione di uno sciopero e non anche la sua conoscenza circa le modalità di svolgimento della manifestazione, essendo al contrario emerso che la determinazione di muovere in corteo era stata estemporanea e che l’imputato aveva tentato di contenerlo, per evitare che degenerasse. Pertanto, il giudice ha pronunciato l’assoluzione per mancata commissione del fatto.