Sull’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il reato di mancato avviso preventivo dell’intenzione di manifestare, ai sensi del T.U. delle leggi in materia di pubblica sicurezza.

Tribunale Ordinario di Ancona, 6.08.2015, n. 1270 (P. c P.M.)

(art. 18 R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S.; art. 530 c.p.p.)

Il Tribunale dorico, nel caso di specie, si è trovato a dover decidere sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, componente dell’RSU, per non aver dato preventiva comunicazione alla Questura dell’intenzione di manifestare con i lavoratori in corteo. Sulla base delle testimonianze degli agenti di Polizia e dell’interrogatorio dell’imputato, il giudice ha ritenuto che si potesse evincere con chiarezza solo la conoscenza da parte dell’accusato della programmazione di uno sciopero e non anche la sua conoscenza circa le modalità di svolgimento della manifestazione, essendo al contrario emerso che la determinazione di muovere in corteo era stata estemporanea e che l’imputato aveva tentato di contenerlo, per evitare che degenerasse. Pertanto, il giudice ha pronunciato l’assoluzione per mancata commissione del fatto.


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